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Sian – Servizio igiene alimenti e nutrizione

 

funzioni
prestazioni
modalità di pagamento
documentazione
procedure
domande e risposte

responsabile Rocco Sciarrone
direzione piazzale S. Lorenzo Giustiniani 11/d, 30174 Venezia > come arrivare
tel.: 041.2607135 - fax 041.2607145,  e-mail: vesian@ulss12.ve.it

orario di apertura al pubblico:
Lo sportello SIAN è aperto il lunedì e il giovedì dalle 09.00 alle 11.00 per informazioni e ricevimento pratiche, segnalazioni, urgenze, appuntamenti e risponde al numero di telefono: 041.2608650

dal 1° marzo 2012 la segreteria SIAN risponderà al telefono nei giorni di LUNEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ dalle 9.00 alle 11.00 al seguente numero 041.2607135

Per emergenze ed urgenze a tutela della salute pubblica
 contattare i numeri: 041/2608465 e 041/2608850

 

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funzioni

Il Sian è una struttura complessa articolata in due aree con diverse funzioni:

igiene degli alimenti e delle bevande

  • attività previste dal Reg. CE 852/2004 (registrazione e aggiornamento registrazione attività food permanenti e temporanee)
  • controllo ufficiale dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e di bevande
  • sorveglianza per gli specifici aspetti di competenza sui casi presunti o accertati di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari, con relative indagini, in occasione di focolai epidemici di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari
  • tutela delle acque destinate al consumo umano;
  • controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti
  • prevenzione delle intossicazioni da funghi, attività di consulenza
  • informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
  • rilascio di pareri edilizi (pareri su progetto)
  • verifica preliminare alla realizzazione e/o attivazione di strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere su progetto o con sopralluogo
  • rilascio nulla osta Igienico per strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere
  • controllo degli stabilimenti balneari
  • rilascio nulla osta Igienico stabilimenti balneari


igiene della nutrizione

  • sorveglianza nutrizionale: prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi, con raccolta mirata di dati epidemiologici, abitudini alimentari, rilievi stato nutrizionale per fasce di popolazione
  • interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti e protettivi nella popolazione generale e per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, alimentaristi, infanzia ed età evolutiva, anziani e altre specificità) con l'utilizzo di tecniche e strumenti propri dell'informazione e dell'educazione sanitaria
  • interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva: predisposizione, verifica e controllo sulle tabelle dietetiche, indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione con l'apporto tecnico degli altri servizi e unità operativa di competenza
  • consulenza per l'aggiornamento in tema nutrizionale per il personale delle strutture di ristorazione pubbliche e private (scuola, attività socio–assistenziali, assistenza domiciliare, mense aziendali, ecc.)

prestazioni

igiene degli alimenti e della nutrizione

tariffe prestazioni

all. B1) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
all. B2) Decreto Reg.le 140/2008 per aggiornamento della registrazione per cambio ragione sociale, chiusura, modifiche strutturali, impiantistiche, produttive e dismissione o acquisizione automezzi/distributori automatici 

modalità di pagamento

• bollettino di conto corrente postale, intestato AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA SERVIZIO TESORERIA c/c n. 18006304

• IBAN IT12I0634502010100000300342

• CAUSALE: da indicare obbligatoriamente
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documentazione

pareri preventivi: indicazioni - il parere preventivo del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione è una prestazione fornita al privato al fine di consentire la realizzaizone di attività industriali, commerciali e artigianali alimentari.

strutture ricettive: requisiti - strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive extra alberghiere

attività del food: requisiti - requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori e in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti

requisiti elaborati grafici

rilascio di nulla osta igienico per attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere

rilascio di nulla osta igienio per campeggi

 

procedure

registrazione e riconoscimento delle imprese alimentari
In data 11.01.2006 sono entrati in vigore i regolamenti CE 852/853/854 ed 882 del 29.04.2004. Con accordo Stato – Regione n. 2470 e 2477 del 9.02.2006 si sono adottate le linee guida per i suddetti regolamenti che stabiliscono però, che ogni Regione autonomamente adotterà le modalità applicative dei regolamenti stessi.
Intanto il decreto legislativo n. 193 del 6.11.2007 che ha recepito la direttiva CE 41/2004 relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore, oltre a diverse direttive comunitarie ha abrogato anche l’art. 2 della legge 283 del 30.04.1962.
L’abrogazione dell’obbligo dell’autorizzazione sanitaria (art.2 Legge 283 del 30.04.1962) fra gli esercenti di tutto il reparto food e la sostituzione della stessa con la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) impone quindi la presentazione delle varie SCIA, a seconda delle attività, al Sian dell'Azienda Ulss 12 Veneziana, secondo le modalità di cui alla DGRV 3710 del 20.11.2007 , D.D.R. 436 del 09.06.2008 e alla luce della Circolare prot. n. 468415 del 06/09/2010 della Regione Veneto.
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domande e risposte

Esiste ancora l'Autorizzazione sanitaria per gli alimenti?
No. A seguito della abrogazione dell’art. 2 della legge 283/62 che è stato abrogato da Decr. Leg. 193\07. Al suo posto per tutte le imprese alimentari è prevista la registrazione dell'attività che viene effettuata tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Chi deve presentare la SCIA per la registrazione?
La SCIA deve essere presentata da parte di tutte le ditte, che decidono di intraprendere una nuova attività in campo alimentare. La preparazione di alimenti in casa per scopi familiari e la vendita di prodotti agricoli da parte del produttore al consumatore finale in piccole quantità non è soggetta a registrazione e pertanto non è necessario presentare SCIA.
Le imprese alimentari già autorizzate non devono presentare la SCIA in quanto saranno automaticamente registrate, a meno che non intervengano modifiche riguardanti ragione sociale, chiusura, modifiche strutturali, impiantistiche, produttive e dismissione o acquisizione automezzi, nel qual caso è obbligatoria la comunicazione.

A chi si deve presentare la SCIA?
Per effetto della DGRV 3710 del 20.11.2007 e del DDR 140 del 05.03.2008 l’autorità competente a ricevere le SCIA e le comunicazioni di variazione delle attività sono il Sian o il servizio Veterinario della Ulss, a seconda delle tipologie dei prodotti alimentari trattati.

Dove si trovano i moduli per presentare una SCIA?
La modulistica sarà scaricabile dal sito web del Dipartimento di Prevenzione, ed è attualmente in corso di modifica da parte della Regione Veneto; nel frattempo è possibile utilizzare la modulistica precedente (DIA all.B1 e DIA all.B2).
Oppure è disponibile presso il Front Office del Servizio (lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00)
Questa documentazione la si può richiedere anche ai Comuni di residenza.

Come si presenta una SCIA?
Si compilano completamente i moduli (in corso di modifica da parte della Regione Veneto) (allegato B alla DRGR 3710/2007 così come modificato dal DDR 436 del 09.06.2008) o quelli scaricati dal sito della Regione e si allegano i documenti indicati, compresa fotocopia del documento di identità valido.
Le SCIA e le comunicazioni di variazione devono pervenire alla direzione del Sian (o Servizio veterinario) dell'azienda Ulss 12 veneziana, San Lorenzo Giustiniani 11/D, consegnando i documenti di persona o per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Come si ha la sicurezza che la SCIA è arrivata all’Ulss?
Con la ricevuta del protocollo o la ricevuta di ritorno della raccomandata.
 

È possibile iniziare l’attività subito dopo la consegna dei documenti per la registrazione?
SI. L’attività può iniziare subito dopo la presentazione all’Ulss della SCIA. La ricevuta del protocollo o la ricevuta di ritorno della raccomandata costituiscono notifica dell’avvio del procedimento di registrazione e la data riportata fa fede. Pertanto NON è più necessario attendere i 30 giorni per l’apertura della attività.


Possono essere fatte verifiche dopo la presentazione della SCIA?
Il servizio Sian può effettuare verifiche in vigilanza a tutte le attività in esercizio.

Possono essere usati modelli alternativi a quelli della Delibera regionale?
No. Tutte le pratiche devono pervenire al servizio Sian secondo la documentazione di cui alla DGRV 3710/2007 e DDR 436 del 09.06.2008, sia per quanto riguarda la notifica di un nuovo insediamento sia per quanto riguarda modifiche di un insediamento già avviato ed in precedenza autorizzato.

Si riceve conferma della avvenuta registrazione?
Si. Il Sian o il Servizio veterinario risponderanno con l'attestazione di registrazione, copia della quale corredata dalla planimetria e dalla relazione tecnica viene trasmessa al Comune, secondo quando previsto dalla DGRV 3710/2007 e DDR 436 del 09.06.2008.

E se non si risponde nei termini previsti ad una eventuale richiesta da parte dei servizi della Ulss di integrazione della documentazione di una pratica incompleta?
L'Ulss provvede alla restituzione della pratica nel qual caso significa che la richiesta è respinta e non si può iniziare nessuna attività.

Posso realizzare una attività in qualsiasi stabile affittato o di proprietà?
È sempre necessario rispettare la destinazione di uso dell’immobile rilasciata dal comune dove è localizzato l’insediamento.
Poiché la DGRV 3710/2007 non prevede in caso di registrazione per la dichiarazione di conformità urbanistica l’asseverazione del professionista abilitato, lo scrivente, nel trasmettere copia del documento di avvenuta registrazione al Comune, richiederà la verifica al competente Ufficio tecnico comunale.

La registrazione vale anche per i bar e i ristoranti?
Per i pubblici esercizi ai sensi della legge regionale 29/2007 la attestazione di registrazione conterrà una specificazione, per quanto possibile, della attività esercitata. In attesa dell’aggiornamento dei regolamenti comunali, si prevede di individuare quattro tipologie di pubblici esercizi: bar di sola mescita, bar con preparazioni da alimenti già pronti all’uso, ristorazione limitata, ristorante vero e proprio secondo la disponibilità e l’organizzazione degli spazi e le caratteristiche igieniche e sanitarie dei locali e della attrezzature.

Produrre vegetali destinati alla alimentazione, raccogliere funghi, vendere prodotti della caccia e della pesca, sono soggetti a registrazione e quindi SCIA?
Si. Sono soggette a registrazione anche le produzioni primarie (produzione ortaggi e vegetali destinati all'alimentazione, raccolta funghi e attività di pesca e venatoria) secondo le modalità previste dalla DGRV 3710/2007 e DDR 436 del 09.06.2008.

I negozi di alimentari al dettaglio sono soggetti a registrazione e quindi SCIA?
Si. Sono soggette a registrazione anche le attività di commercio al dettaglio di alimenti

Gli stand gastronomici in corso di festa popolari sono soggetti a registrazione e quindi SCIA?
Si. Sono soggette a registrazioni anche le attività di vendita e somministrazione di alimenti in corso di feste popolari.

Devono essere rinnovate le autorizzazioni scadute per gli automezzi e cisterne che trasportano alimenti sfusi, carne e pesce e surgelati?
Scompare l’autorizzazione per automezzi soggetta a scadenza biennale, sostituita con la registrazione di attività di trasporto alimenti. La sostituzione o l’acquisto di nuovi automezzi comporterà l’aggiornamento della registrazione e non la richiesta di nuova registrazione.

Una ditta che fa solo trasporto di alimenti confezionati anche conto terzi è soggetta a registrazione?
Si. Tutte le imprese che trasportano alimenti anche se prima non soggette ad autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione.

Si hanno conseguenze se vengono fatte dichiarazioni non vere nei documenti per la SCIA?
Si. Corre l’obbligo di sottolineare che l’apposizione della firma nella pratica di SCIA da parte dell’Operatore del settore alimentare comporta assunzione di responsabilità in merito a quanto dichiarato anche sotto il profilo penale.

Costi per la registrazione. Deve essere pagata la tariffa di registrazione?
Attualmente viene applicata la tariffa di cui alla nota della Giunta regionale prot.143809 del 17/03/2008. Le tariffe di registrazioni sono esenti iva.

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Pagina aggiornata giovedì 23 maggio 2013