farmaceutica
L'acquisto dei medicinali è liberamente effettuabile presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico del territorio regionale.
La prescrizione del medico di Medicina Generale/Pediatra su ricettario del servizio sanitario regionale ha validità 30 giorni.
Per le prescrizioni a carico dell'assistito la validità è di 6 mesi per le ripetibili e 30 giorni per le non ripetibili.
La Giunta Regionale del Veneto ha stabilito che per l'erogazione dei farmaci concedibili nell'ambito dell'assistenza farmaceutica territoriale da parte degli assistiti sia corrisposta una quota fissa di € 2 per confezione con un massimo di € 4 per ricetta anche quando la ricetta contenga più due pezzi (es. antibiotici iniettabili monodose).
Dal pagamento delle suddette quote fisse sono escluse le seguenti categorie di cittadini esenti con indicazione della relativa esenzione nell'impegnativa:
- gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie
- gli invalidi civili al 100%
- i ciechi ex art. 6 della legge 482/68
- sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f) del DM 01.02.1991 (ex art. L. n. 482/1968 come modificato dalla L. n. 88/1999)
- i grandi invalidi del lavoro
- gli invalidi per servizio di 1° categoria
- i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- i pazienti per il trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43 comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al DPR 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni, relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12
- gli invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di frequenza ex art. 1, L. n. 289/1990 (ex art. 5, c. 8 del D.L.vo n. 124/1998.
- soggetti in possesso di esenzione per malattie rara in base al D.M. n. 279/2001
- soggetti in possesso di esenzione per patologia in base al D.M. n. 329/1999
- (nuova modalità per l'Invalidità Civile)
- soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del D.P.C.M. n. 242/2001 non superiore a € 12.000. Tali soggetti devono risultare in possesso di attestato di esenzione valido fino al 31 marzo 2009, rilasciato dai CAAF convenzionati e dai Comuni autorizzati di Cavallino Treporti e Quarto d’Altino secondo il modello stabilito dalla Regione Veneto.
Altre disposizioni contenute nella DGR n. 475 del 28/02/2003: la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie croniche ed invalidanti è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia. La stessa è limitata ai farmaci correlati alla patologia. L’elenco di detti farmaci è stato fissato dal Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 370 del 27 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente in caso di prescrizione di farmaci non correlati alla patologia e quindi non inseriti nell’elenco approvato con il sopra citato decreto è previsto il pagamento di € 2 per pezzo, con un massimo di € 4 per ricetta. La prescrizione di detti farmaci non correlati alla patologia deve essere redatta in ricetta separata.
Soggetti in possesso di esenzione per malattia rara:
Il medico dovrà riportare, nell’apposito spazio di sei caselle della nuova ricetta dedicato alle esenzioni, il relativo codice identificativo assegnato dal D.M. 279/2001 e sono prescrivibili massimo due pezzi per ricetta.
Altre disposizioni:
- nel caso di prima prescrizione di un farmaco o di modifica della terapia, è consentita al medico la prescrizione di un solo pezzo per ricetta e non possono essere rilasciate allo stesso paziente più ricette con prescrizione dello stesso farmaco, nello stesso giorno, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per il completamento di un ciclo terpeutico entro 7 giorni;
- è consentita la prescrizione di sei pezzi per ricetta, limitatamente agli antibiotici monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi;
- per i farmaci analgesici, oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.
- Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce il farmaco generico o specialità medicinali a prezzo più basso, se 'Utente richiede il farmaco con il prezzo più alto deve pagare la differenza, il farmacista è tenuto a fornire tutte le informazioni al riguardo.
Legge 26 luglio 2005, n. 149: "Conversione del DL n. 87 del 27/05/2005 sui prezzi dei medicinali non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (fascia C)"
In particolare il decreto prevede:
art. 1, comma 1, farmaci di fascia C) con obbligo di ricetta medica:
- il farmacista è tenuto a informare il paziente dell’eventuale esistenza di medicinali di prezzo inferiore con stessa composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali
- in mancanza di indicazione di non sostituibilità sulla ricetta, su richesta del cliente il farmacista è obbligato a consegnare un medicinale di prezzo più basso di quello prescritto
art. 1, comma 2, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è incaricata di predisporre le liste di trasparenza che devono essere esposte in modo ben visibile al pubblico.
Tali liste sono già consultabili e scaricabili sul sito : www.agenziafarmaco.it (in farmacia sono consultabili le copie cartacee del Poligrafico dello Stato)
legge finanziaria 2007 farmaci di fascia C) senza obbligo di ricetta medica: le farmacie possono vendere i farmaci senza ricetta medica (SOP) e farmaci di automedicazione (OTC) fissando personalmente il prezzo.
Alle farmacie si affianca la distribuzione presso parafarmcie o corner nella grande distribuzione:
Legge 4 agosto 2006, n. 248: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
Art. 5
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.![]()



