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Pubblicazione incarichi

ai sensi dell'art. 3, commi 54 e 18, legge 244/2007
pubblicazioni ai sensi dell'art. 3,  commi  54  e 18, legge 244/2007

Provvedimenti
 
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  finanziaria 2008)"

Art. 3, comma 54
All'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da : "pubblicano" fino a: "erogato" sono sostituite dalle seguenti:  ... omissis:
Testo coordinato:
"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica."

Art. 3, comma 18
I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo  del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

D. Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2
"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."
 
consulenze e incarichi professionali  link a pagina di elenco  e link a testo delibere (come già nel sito)

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