azienda Ulss 12 veneziana

home > info > ticket ed esenzioni


ticket ed esenzioni

 

ticket

farmaci

specialistica e diagnostica

ticket pronto soccorso

autocertificazione

modalità di pagamento


ticket

È il costo che la legge prevede a carico del cittadino per usufruire di prestazioni specialistiche, quale contributo o partecipazione alla spesa sanitaria.
Si può essere esenti dal pagamento del ticket per patologia, per invalidità, per età e reddito, o soggetti individuati da normative nazioni e/o regionali. vai a inizio pagina

farmaci

La Legge Finanziaria per l'anno 2001 (Legge 23/12/2000, n. 388) ha introdotto significative novità in ordine alla eliminazione progressiva dei ticket sanitari.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di parteciapzione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relativi ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della Legge 24/12/1993, n. 537.
Per forma di partecipazione si intende sia la quota fissa per partecipazione, sia il ticket precentuale previsto per i farmaci collocati nella fascia b).
Sono esenti dalla quota fissa gli invalidi civili al 100%, i ciechi, i grandi invalidi del lavoro, gli invalidi di guerra, i grandi invalidi per servizio di 1a categoria.
per maggiori informazioni:  assistenza farmaceutica
  vai a inizio pagina

specialista e diagnostica

Le vigenti disposizioni di legge prevedono che tutti i cittadini non esenti debbano partecipare alla spesa sulle prestazioni sanitarie specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio pagando l'intero costo delle prestazioni prescritte fino ad un massimo di € 36,15, per ricetta. Sono esenti gli assistiti che siano in possesso di una specifica esenzione per patologia o invalidità o perchè rientranti fra i soggetti per i quali la legge prevede la possibilità di esenzione tramite autocertificazione, o soggetti individuati da normative nazioni e/o regionali. vai a inizio pagina.

esenzione
L’esenzione è la condizione che dispensa dall’obbligo del pagamento del ticket.
L'esenzione, a seconda dei casi, è totale oppure, per le sole prestazioni, correlata alla patologia.
In caso di riferimento al reddito si intende quello lordo relativo all’anno precedente.

Tabella: Codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica.

 

esenti totali dal pagamento di prestazioni specialistiche

  • invalidi di guerra dalla I alla V categoria titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio
  • invalidi civili (al 100% di invalidità)
  • invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 (67%–99%)
  • invalidi civili con assegno di accompagnamento
  • grandi invalidi del lavoro (80%–100% di invalidità)
  • invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 (dal 67%–79%)
  • grandi invalidi di servizio (appartengono alla I categoria e sono titolari di specifica pensione)
  • invalidi di servizio dalla II alla V categoria
  • ciechi ex lege 68/99
  • sordomuti ex lege 68/99
  • cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni con reddito familiare complessivo non superiore a   € 36.151,98 (su autodichiarazione dell’Utente)
  • titolari di pensione sociale e relativi familiari a carico (su autodichiarazione dell’Utente)
  • titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e relativi familiari a carico, con reddito familiare  non superiore a € 8.263,31 aumentati a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed  effettivamente separato più € 516,46 per ogni figlio a carico (su autodichiarazione dell’Utente)
  • disoccupati in cerca di nuova occupazione che hanno reso dichiarazione di disoccupazione ai Centri per  l’Impiego e familiari a carico, con reddito familiare non superiore a € 8.263,31, aumentato a € 11.362,05 in  presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato più € 516,46 per ogni figlio a carico   (su autodichiarazione dell’Utente)

 

esenti totali dal pagamento di prestazioni specialistiche correlate alla patologia

  • soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e  somministrazioni di emoderivati di cui all’art. 1 legge 210/92
  • affetti dalle forme morbose o condizioni elencate dal Decreto Ministeriale 28.05.1999, n. 329
  • invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria titolari di pensione diretta vitalizia
  • invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3
  • invalidi di servizio dalla VI alla VIII categoria
  • infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (esenzione limitata al periodo d’infortunio/malattia)
  • prestazioni di cui all’art. 1, c. 4 e 5 del D.L.vo 29.04.1998, n. 124: interventi e campagne di prevenzione
  •   collettiva autorizzate dalla Regione o dal Ministero della sanità; prestazioni che derivano da obblighi di legge;
  •  prestazioni disposte nel prevalente interesse della collettività (ad esempio: atti di donazione di sangue,  organi  e tessuti, interventi di medicina scolastica, interventi specialistici di neuropsichiatria infantile – in  stretta connessione con le strutture sociali – prestazioni rivolte a soggetti che frequentano il SerD su  prescrizione/proposta del SerD, prestazioni rivolte a soggetti affetti da Hiv o sospetti Hiv)
  • vittime di terrorismo o criminalità con invalidità superiore a 1/4
  • DM 10.09.98 “Protocollo sulla gravidanza”
  • DM 18.02.82 “Protocollo sulla medicina dello sport – soggetti minori di anni 18 che si avviano all’attività  sportivo–agonistica”
  • DM 18.05.2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla  partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie”

Dal 01.01.2001 sono esenti le seguenti prestazioni (L. 388/2000 art. 85):
- mammografia ogni due anni per tutte le donne dai 45 ai 69 anni d’età
- pap test ogni tre anni per tutte le donne dai 25 ai 65 anni d’età
- colonscopia ogni 5 anni dopo i 45 anni o nei soggetti a rischio
- accertamenti diagnostici e strumentali per patologie neoplastiche in età giovanile, a favore dei pazienti al di  sotto dei 45 anni d’età
- esenzione a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi
  (Legge regionale n. 11 del 28/06/2007) - richiesta - istruzioni
 vai a inizio pagina

ticket pronto soccorso

Le prestazioni fruite per accesso ai servizi di Pronto Soccorso degli ospedali sono soggette al pagamento del ticket a eccezione dei seguenti casi:
prime cure che si concludono con il ricovero o con un periodo di osservazione in astanteria;
prestazioni rese in caso di infortunio sul lavoro;
prestazioni indifferibili a giudizio del medico.

Per prestazioni indifferibili si intendono quelle effettuate in situazione di emergenza, cioè su pazienti in pericolo di vita (es. stato di coma o di shock, insufficienza cardiorespiratoria, aritmie cardiache, ecc.) o in situazione di urgenza, quando cioè il mancato tempestivo intervento da parte dei sanitari può portare all'aggravamento dello stato generale del Paziente o può indurre la comparsa di complicanze (es. fratture e/o lesioni osteo­articolari importanti, lesioni cutaneo muscolari provocate da agenti fisici o chimici, lesioni di organi di senso, dismetabolismi).

L’accesso alla struttura di primo intervento è regolato secondo codici di priorità (rosso, giallo, verde, bianco) definiti da normative nazionali e regionali, attribuiti, dall’operatore addetto al “triage”, al paziente sulla base della sintomatologia dichiarata al momento dell’accesso.

Il sistema di accoglienza, secondo codici di gravità, consente la priorità di accesso a coloro a cui sono stati assegnati i codici rosso o giallo, e di conseguenza i pazienti con codice verde o bianco vengono visitati in tempi non corrispondenti all’ordine di arrivo.

Il ticket non è dovuto
codice rosso, giallo alla dimissione;
codice verde quando il caso è valutato comunque urgente dal medico del Pronto Soccorso;
da persone esenti per patologia o per età/reddito;
dai bambini con età inferiore ai 14 anni;
da persone con traumatismi e avvelenamenti acuti.

attenzione
1. Il cittadino che accede al Pronto Soccorso, al termine del percorso di cura, è tenuto a ripresentarsi al Servizio per il rilascio della relazione sanitaria contenente la diagnosi e le eventuali terapie proposte.
2. Entro 30 giorni dalla data di accesso al Pronto Soccorso, seguito dalle immediate dimissioni ovvero dal successivo ricovero ospedaliero, il cittadino deve comunque ritirare presso la Portineria dell’ospedale i referti degli eventuali esami eseguiti il giorno stesso dell’accesso.
3. In caso di mancato ritiro entro tale termine, l’utente è tenuto, anche se esente, al pagamento per intero della prestazione fruita (Delibera Giunta Regionale 600 del 13.03.2007).
4. L’Azienda inviterà l’utente (tramite raccomandata a.r. con spese amministrative a carico), ad effettuare il versamento entro 30 giorni termine ultimo oltre il quale si procederà al recupero coattivo mediante cartella esattoriale con aggiunta di spese ed interessi.

 vai a inizio pagina

autocertificazione

Per tutti i cittadini aventi diritto all' esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) ricompresi nei precedenti punti,  la legislazione vigente non prevede alcun rilascio di tesserino esenzione, nè da parte dell'azienda Ulss 12 veneziana, nè da parte dei Comuni, per quanto demanda a loro direttamente la responsabilità di autocertificare sul retro delle singole ricette la loro posizione e situazione reddituale. Al fine di facilitare tale compito l'azienda Ulss 12 veneziana ha predisposto una formula che viene apposta con apposito timbro in dotazione degli Uffici cassa e di alcuni reparti o servizi dell'ospedale nonchè alle farmacie territoriali.

Si fa presente che il diritto all'autocertificazione vale solo per i soggetti richiamati nella legge e cioè : minori di anni 6 o di età superiore ai 65 anni; titolari di pensione al minimo, e loro familiari a carico, di età superiore ai 60 anni; titolari di pensione sociale e loro familiari a carico; lavoratori disoccupati e loro familiari a carico.

 vai a inizio pagina

modalità di pagamento ticket

Territorio estuario

Ospedale Civile - Venezia: riscuotitrici automatiche
Distretto 1 – Dorsoduro 1454: riscuotitrice automatica
Distretto 2 – Lido: riscuotitrice automatica

Territorio Terrafema
Presso le sedi dei distretti:

Distretto 3 :
Via Cappuccina 129 – Mestre  - cassa: da lunedì a venerdì (8-13), martedì e giovedì (13-16)
Via Calabria 19 - Chirignago  - cassa: da lunedì a venerdì (8-13), martedì e giovedì (13-16)                
Via Tommaseo 7 - Marghera  - cassa: da lunedì a venerdì (8-13), lunedì e mercoledì (13-16)

Distretto 4 :
Via Triestina - Favaro  - cassa: da lunedì a venerdì (8-13), martedì e giovedì (13-16)
Viale San Marco 76 - Marcon - cassa: lunedì e mercoledì (9-16), martedì-giovedì-venerdì (9-13.30)
Via Tagliamento 5 - Quarto d’Altino - cassa: da lunedì a venerdì (9.15-12.30)

Ospedale dell’Angelo - Mestre, Via Paccagnella, 11 - Venezia Zelarino
Centro Prenotazioni
Cassa : da lunedì a venerdì (8-18) Sabato (8-12)
riscuotitrici automatiche

inoltre:

presso tutti le agenzie della Cassa di Risparmio di Venezia 

versamento su conto corrente postale 18006304 - bollettino di c/c

farmacie abilitate 


avvertenza
Modalità di pagamento Prestazioni Libero Professionali:
presso l’Ospedale di Venezia
presso l’Ospedale di Mestre
presso le sedi dei Distretti
presso il Centro Unico Prenotazioni (Cup)

con le modalità indicate per il pagamento del ticket
presso tutte le Agenzie della Cassa di Risparmio di Venezia  specificando la causale “prestazione sanitaria libero professionale dott. .....................”
Il pagamento delle “Prestazioni Libera Professione in ricovero” sarà effettuato presso gli uffici cassa degli ospedali sede della degenza in base ad apposita fattura.

Le prestazioni non dirette ai fini di diagnosi, cura o riabilitazione (quali consulenze, perizie, accertamenti medico-legali anche a fini amministrativi) devono essere pagate in base a fattura appositamente emessa dall’azienda sanitaria.vai a inizio pagina

Pagina aggiornata venerdì 23 luglio 2010